Associazione Castanicoltori della Garfagnana
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» PDF Stampa E-mail

 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine   protetta   «Farina   di   Neccio   della
Garfagnana»,  registrata  con  regolamento  (CE)  n.  465/2004  della
Commissione, del 12 marzo 2004. 
    Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del  14  ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per  l'attuazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13  che  la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una  DOP  o
IGP  possa  essere  presentata  dal  relativo  consorzio  di   tutela
riconosciuto ai sensi  della  citata  normativa  o,  in  assenza,  da
soggetti immessi nel sistema di  controllo  della  denominazione  che
rappresentino almeno il 51 per  cento  della  produzione  controllata
dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una  percentuale
pari almeno al 30 per cento delle imprese  inserite  nel  sistema  di
controllo, dai riscontri effettuati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana e'  risultato
che la richiesta presentata  dall'Associazione  castanicoltori  della
Garfagnana soddisfa tale condizione. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato che l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012
prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di  chiedere  la
modifica  ai   disciplinari   di   produzione   delle   denominazioni
registrate. 
    Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020  con  il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9,  comma
1, 13, comma  3,  23,  24,  comma  1  e  27,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  14  ottobre  2013  n.  12511,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure  di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus. 
    Considerata in particolare la sospensione disposta ai  sensi  del
decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8  del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione  di  pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di  produzione;  e  dell'art.  9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare. 
    Considerato che il decreto ministeriale  n.  6291  dell'8  giugno
2020 prevede altresi' che  in  caso  di  valutazione  positiva  della
domanda di registrazione, il  Ministero  trasmetta  alla/e  regione/i
interessata/e  ed  al  soggetto  richiedente,  il   disciplinare   di
produzione nella stesura finale e provveda alla  pubblicazione  dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  affinche'
ogni persona fisica o  giuridica  avente  un  interesse  legittimo  e
residente  sul  territorio  nazionale  possa  fare  opposizione  alla
domanda di registrazione. 
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali
acquisito il parere delle Regione Toscana, competente per territorio,
circa la richiesta di  modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla
pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Farina  di
Neccio della Garfagnana» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita'  agroalimentare  della  pesca  e
dell'ippica - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 - Roma - Pec 
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   entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati
e  costituiranno  oggetto  di  opportuna  valutazione  da  parte  del
predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta  proposta
di modifica alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari. 

GAZZETTA UFFICIALE - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


 
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  • Contribuisce a rivitalizzare l'economia di montagna in quanto fonte di integrazione del reddito;
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  • Favorisce lo sviluppo di attività  di filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione) in stretto collegamento con le altre attività  del territorio (agriturismo, artigianato....) e quindi ha riflessi positivi sull'occupazione.
  • Queste in sintesi le premesse per il cammino lungo, e certamente non privo di ostacoli, intrapreso dall'Associazione e allo stesso modo linee guida per l'attività  che la stessa Associazione intraprende sul territorio.

 
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