Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della
Garfagnana», registrata con regolamento (CE) n. 465/2004 della
Commissione, del 12 marzo 2004.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che
rappresentino almeno il 51 per cento della produzione controllata
dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale
pari almeno al 30 per cento delle imprese inserite nel sistema di
controllo, dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana e' risultato
che la richiesta presentata dall'Associazione castanicoltori della
Garfagnana soddisfa tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la
modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni
registrate.
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma
1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2, del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del
decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare.
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno
2020 prevede altresi' che in caso di valutazione positiva della
domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i
interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di
produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche'
ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e
residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla
domanda di registrazione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
acquisito il parere delle Regione Toscana, competente per territorio,
circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Farina di
Neccio della Garfagnana» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -
00187 - Roma - Pec
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entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati
e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del
predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta
di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
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